La normativa di riferimento..
La vigente normativa è indicata dal decreto
legislativo 81/08 del 9/4/2008 detto anche TESTO
UNICO DELLA SICUREZZA (modificato
successivamente, o ad integrazione, dal dlgs
106/09 art. 36, 37, 71, 73 e molti altri...).
Prima di tutto i termini (art. 2, dlgs 81/08
s.m.):
Lavoratore = persona che,
indipendentemente dalla tipologia contrattuale,
svolge un'attività avorativa nell'ambito
dell'rganizzazione di un datore di lavoro
pubblico o privato, con o senza retribuzione,
anche al solo fine di apprendere un mestiere,
un'arte o una professione, esclusi gli addetti
ai servizi domestici e familiari (ma sono
equiparati i soci lavoratori di coperative,
studenti universitari con accesso a
videoterminali e laboratori, tirocinanti,
volontari dei VVFF e Protezione Civile).
Formazione = processo educativo
attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed
agli altri soggetti del sistema di prevenzione e
protezione aziendale conoscenze e procedure
utili alla acquisizione di competenze per lo
svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti
in azienda e alla identificazione, alla
riduzione e alla gestione dei rischi;
Informazione = complesso delle
attività dirette a fornire conoscenze utili alla
identificazione, alla riduzione e alla gestione
dei rischi in ambiente di lavoro
(art. 2, dlgs 81/08);
Addestramento = complesso delle
attività dirette a fare apprendere ai lavoratori
l'uso corretto di attrezzature, macchine,
impianti, sostanze, dispositivi, anche di
protezione individuale, e le procedure di
lavoro.
Ovvero:
Il datore di lavoro (ovvero il soggetto
titolare del rapporto di lavoro con il
lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo
il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui
ambito il lavoratore presta la propria attività
ha la responsabilità dell'organizzazione stessa
o dell'unita' produttiva in quanto esercita i
poteri decisionali e di spesa, art. 2 dlgs
81/08) deve sempre istruire i propri
lavoratori sull'uso delle attrezzature
specifiche per lo svolgimento della propria
mansione ed informare sui rischi e la gestione
degli stessi, durante il proprio lavoro.
Tale obbligo ?stabilito nello specifico dai
seguenti articoli:
Art. 32
obbligo da parte del datore di lavoro di
rilasciare documenti attestanti
l'acquisizione di abilità specifiche a
seguito di corsi di istruzione ed
informazione;
Art. 36
obbligo da parte del datore di lavoro di
erogare informazione ai dipendenti;
Art. 37
obbligo da parte del datore di lavoro di
impartire informazione specifica, ad ogni
inizio rapporto, o in occasione
dell'introduzione di nuove attrezzature, o a
fronte di nuove procedure di lavoro, ai
proprio dipendenti e subordinati;
Art. 71
obbligo del datore di lavoro di informare i
lavoratori per l'utilizzo specifico delle
attrezzature di lavoro nell'ambiente di
lavoro;
Art. 73
obbligo del datore di lavoro di formare ed
informare i lavoratori per l'utilizzo
specifico delle attrezzature di lavoro come
sancito anche dall'Accordo Stato Regione del
22/02/2012;
Art. 164 obbligo del datore di
lavoro di istruire ed informare i lavoratori
sulla segnaletica aziendale e sul linguaggio
non verbale;
Art. 169 obbligo del datore di
lavoro di istruire ed formare sulla
movimentazione manuale dei carichi;
Art. 177 obbligo del datore di
lavoro di istruire ed informare i
videoterminalisti per lo svolgimento
quotidiano del lavoro;
Art. 184 obbligo del datore di
lavoro di istruire ed informare sugli agenti
fisici;
Art. 195 obbligo del datore di
lavoro di istruire ed informare
i lavoratori sui rischi derivanti
dall'esposizione a forti fonti sonore;
Art. 257 obbligo del datore di
lavoro di istruire ed informare
i lavoratori sui rischi relativi la
salute derivante dall'esposizione
dell'amianto se trattato durante la
mansione.
Linea guida
ISPESL carrelli elevatori (par. 2.6.5):
(Informazione, Formazione e Addestramento)
Trattandosi di attrezzature che richiedono
conoscenze e responsabilit?particolari, si
deve provvedere affinch?i lavoratori
incaricati siano adeguatamente informati,
formati e addestrati..
Gli articoli segnati in
rosso, sono quelli che riguardano la
formazione (ed informazione/addestramento) per i
carrellisti, ma anche gli operatori ai sistemi
di sollevamento e trasporto (carrelli, gru,
macchine operatrici, carroponti, ma anche
utensili da taglio, torni, saldatrici, ecc
ecc..).
Obblighi dei lavoratori: Art. 20!
ovvero:
- preservare la proprio salute e sicurezza
e di quella degli altri;
- contribuire insieme al datore di lavoro
alla sicurezza ed allo sviluppo della
stessa;
- osservare le disposizioni impartite,
segnalare deficienze nel sistema di
sicurezza ai preposti (RSSP e RLS, se non al
datore di lavoro);
- utilizzare correttamente gli strumenti
di lavoro;
- non intervenire o commettere operazioni
non di competenza;
- seguire i corsi di istruzione ed
informazione/formazione;
- sottoporsi alla sorveglianza sanitaria.
Scarica il dlgs 81/08 integrato dal 106/09 (
1 Mb), potrebbe esserti utile!
Nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE (fonte
ISPESL)
Nuova normativa circolazione carrelli
elevatori su strada (pubblica).
I carrelli elevatori per circolare su suolo
pubblico devono essere immatricolati alla
motorizzazione civile. Il ministero dei
trasporti abroga la precedente normativa che
consentiva ai carrelli elevatori la circolazione
su strada pubblica tramite un rilascio di un
permesso annuale.
Scarica
qui la circolare (
777 kb).
Nuovo accordo stato regioni del
21/12/2011 e del 22/02/2012 Formazione
Lavoratori ed abilitazioni specifiche su
Macchine.
L'accordo stato regioni del 21/12/2011
stabilisce i nuovi criteri di formazione per i
lavoratori come sancito dall'art. 36 e 37 del
dlgs 81/08. Sotto è possibile scaricate il testo
integrale dell'accordo. INSINTESI e
Patentinomuletto.it erogano e supportano le
imprese per il rispetto degli accordi e della
normativa vigente in materia di salute e
sicurezza dei lavoratori sul posto di lavoro.
Accordo stato
regioni 22/12/2011 formaizone lavoratori,
dirigenti, preposti e datore di lavoro nel ruolo
di RSPP (440 kb)
Pubblicato il nuovo accordo stato regioni per
le macchine, ovvero le specifiche per i corsi
cos?come imposti dall'art. 71, 72, 73 del dlgs
81/08 con riferimento all'accordo stato regioni
per la formazione dei lavoratori. Il nuovo
accordo stabilisce tempi, contenuti ed enti
attuatori per la formazione specifica sulle
macchine da lavoro cos?come di seguito:
Attrezzatura
|
modulo teorico (ore)
|
Durata modulo pratico
(ore)
|
Piattaforma di Lavoro mobili
elevabili (PLE)
|
4
|
4 (PLE con stabilizzatori)
4 (PLE senza stabilizzatori)
6 (PLE con e senza stabilizzatori)
|
Gru caricatrici idrauliche
|
4
|
8
|
Gru a Torre
|
8
|
4 (gru a rotazione in basso)
4 (gru a rotazione in alto) 6 (gru a
rotazione in basso e in alto)
|
Carrelli elevatori semoventi
con conducente a bordo
|
8
|
4 (carrelli industriali
semoventi)
4 (carrelli semoventi a braccio
telescop.)
4 (carrelli elevatori
telescopici rotativi)
|
Conduzione gru mobili
|
7
|
7
|
Gru mobili su ruote con falcone
telescopico o brandeggiabile |
4 |
4 |
Trattori agricoli o forestali
|
3
|
5 per trattori a ruote
5 per trattori a cingoli
|
Escavatori, pale caricatrici,
terne ecc
|
4
|
6 per scavatori idraulici
6 per scavatori a fune
6 per caricatori frontali
6 per terne
6 per autoribaltabili a cingoli
12 per scavatori idraulici,
caricatori frontali e a terne
|
Pompe per calcestruzzo
|
7
|
7
|
Tutti i corsi prevedono aggiornamento
quinquennale.
Scarica l'accordo
Stato Regioni del 22/02/2012 formazione
operatori alle macchine soggette ad abilitazioni
specifiche (8 mb).
I gruppi aziendali a sensi
del DM 388/03:
Le aziende ovvero le unit?produttive sono
classificate, tenuto conto della tipologia di
attivit?svolta, del numero dei lavoratori
occupati e dei fattori di rischio, in tre
gruppi:
Gruppo A:
I) Aziende o unit?produttive con attivit?
industriali, soggette all'obbligo di
dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2,
del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,
centrali termoelettriche, impianti e laboratori
nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
aziende estrattive ed altre attivit?minerarie
definite dal decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di
esplosivi, polveri e munizioni;
II) Aziende o unità produttive con oltre
cinque lavoratori appartenenti o riconducibili
ai gruppi tariffari INAIL con indice
infortunistico di inabilit?permanente superiore
a quattro, quali desumibili dalle statistiche
nazionali INAIL relative al triennio precedente
ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno
(clicca sul collegamento per consultare la
tabella). Le predette statistiche nazionali
INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;
III) Aziende o unità produttive con oltre
cinque lavoratori a tempo indeterminato del
comparto dell'agricoltura.
Gruppo B: aziende o unit?produttive
con tre o più lavoratori che non rientrano nel
gruppo A.
Gruppo C: aziende o unit?produttive
con meno di tre lavoratori che non rientrano nel
gruppo A.
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