La normativa di riferimento..

La vigente normativa è indicata dal decreto legislativo 81/08 del 9/4/2008 detto anche TESTO UNICO DELLA SICUREZZA (modificato successivamente, o ad integrazione, dal dlgs 106/09 art. 36, 37, 71, 73 e molti altri...).

 

Prima di tutto i termini (art. 2, dlgs 81/08 s.m.):

 

Lavoratore = persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività avorativa nell'ambito dell'rganizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari (ma sono equiparati i soci lavoratori di coperative, studenti universitari con accesso a videoterminali e laboratori, tirocinanti, volontari dei VVFF e Protezione Civile).

 

Formazione = processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

 

Informazione = complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro

 (art. 2, dlgs 81/08);

 

Addestramento = complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.

 

Ovvero:

 

Il datore di lavoro (ovvero il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unita' produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa, art. 2 dlgs 81/08) deve sempre istruire i propri lavoratori sull'uso delle attrezzature specifiche per lo svolgimento della propria mansione ed informare sui rischi e la gestione degli stessi, durante il proprio lavoro.

 

Tale obbligo ?stabilito nello specifico dai seguenti articoli:

Art. 32 obbligo da parte del datore di lavoro di rilasciare documenti attestanti l'acquisizione di abilità specifiche a seguito di corsi di istruzione ed informazione;

 

Art. 36 obbligo da parte del datore di lavoro di erogare informazione ai dipendenti;

 

Art. 37 obbligo da parte del datore di lavoro di impartire informazione specifica, ad ogni inizio rapporto, o in occasione dell'introduzione di nuove attrezzature, o a fronte di nuove procedure di lavoro, ai proprio dipendenti e subordinati;

 

Art. 71 obbligo del datore di lavoro di informare i lavoratori per l'utilizzo specifico delle attrezzature di lavoro nell'ambiente di lavoro;

 

Art. 73 obbligo del datore di lavoro di formare ed informare i lavoratori per l'utilizzo specifico delle attrezzature di lavoro come sancito anche dall'Accordo Stato Regione del 22/02/2012;

 

Art. 164 obbligo del datore di lavoro di istruire ed informare i lavoratori sulla segnaletica aziendale e sul linguaggio non verbale;

 

Art. 169 obbligo del datore di lavoro di istruire ed formare sulla movimentazione manuale dei carichi;

 

Art. 177 obbligo del datore di lavoro di istruire ed informare i videoterminalisti per lo svolgimento quotidiano del lavoro;

 

Art. 184 obbligo del datore di lavoro di istruire ed informare sugli agenti fisici;

 

Art. 195 obbligo del datore di lavoro di istruire ed informare

i lavoratori sui rischi derivanti dall'esposizione a forti fonti sonore;

 

Art. 257 obbligo del datore di lavoro di istruire ed informare

i lavoratori sui rischi relativi la salute derivante dall'esposizione dell'amianto se trattato durante la mansione.

 

Linea guida ISPESL carrelli elevatori (par. 2.6.5): (Informazione, Formazione e Addestramento) Trattandosi di attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilit?particolari, si deve provvedere affinch?i lavoratori incaricati siano adeguatamente informati, formati e addestrati..

Gli articoli segnati in rosso, sono quelli che riguardano la formazione (ed informazione/addestramento) per i carrellisti, ma anche gli operatori ai sistemi di sollevamento e trasporto (carrelli, gru, macchine operatrici, carroponti, ma anche utensili da taglio, torni, saldatrici, ecc ecc..).

 

 

Obblighi dei lavoratori: Art. 20! ovvero:

  • preservare la proprio salute e sicurezza e di quella degli altri;
  • contribuire insieme al datore di lavoro alla sicurezza ed allo sviluppo della stessa;
  • osservare le disposizioni impartite, segnalare deficienze nel sistema di sicurezza ai preposti (RSSP e RLS, se non al datore di lavoro);
  • utilizzare correttamente gli strumenti di lavoro;
  • non intervenire o commettere operazioni non di competenza;
  • seguire i corsi di istruzione ed informazione/formazione;
  • sottoporsi alla sorveglianza sanitaria.

Scarica il dlgs 81/08 integrato dal 106/09 ( 1 Mb), potrebbe esserti utile!

 

Nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE (fonte ISPESL)

 

  

Nuova normativa circolazione carrelli elevatori su strada (pubblica).

  

I carrelli elevatori per circolare su suolo pubblico devono essere immatricolati alla motorizzazione civile. Il ministero dei trasporti abroga la precedente normativa che consentiva ai carrelli elevatori la circolazione su strada pubblica tramite un rilascio di un permesso annuale.

  

Scarica qui la circolare ( 777 kb).

 

 

Nuovo accordo stato regioni del 21/12/2011 e del 22/02/2012 Formazione Lavoratori ed abilitazioni specifiche su Macchine.

 

L'accordo stato regioni del 21/12/2011 stabilisce i nuovi criteri di formazione per i lavoratori come sancito dall'art. 36 e 37 del dlgs 81/08. Sotto è possibile scaricate il testo integrale dell'accordo.  INSINTESI e Patentinomuletto.it erogano e supportano le imprese per il rispetto degli accordi e della normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sul posto di lavoro.

 

Accordo stato regioni 22/12/2011 formaizone lavoratori, dirigenti, preposti e datore di lavoro nel ruolo di RSPP (440 kb)

 

Pubblicato il nuovo accordo stato regioni per le macchine, ovvero le specifiche per i corsi cos?come imposti dall'art. 71, 72, 73 del dlgs 81/08 con riferimento all'accordo stato regioni per la formazione dei lavoratori. Il nuovo accordo stabilisce tempi, contenuti ed enti attuatori per la formazione specifica sulle macchine da lavoro cos?come di seguito:

 

Attrezzatura

modulo teorico (ore)

Durata modulo pratico (ore)

Piattaforma di Lavoro mobili elevabili (PLE)

4

4 (PLE con stabilizzatori)
4 (PLE senza stabilizzatori) 
6 (PLE con e senza stabilizzatori)

Gru caricatrici idrauliche

4

8

Gru a Torre

8

4 (gru a rotazione in basso)
4 (gru a rotazione in alto)
6 (gru a rotazione in basso e in alto)

Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo

8

4 (carrelli industriali semoventi)

4 (carrelli semoventi a braccio telescop.)

4 (carrelli elevatori telescopici rotativi)

Conduzione gru mobili

7

7

Gru mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile

4

4

Trattori agricoli o forestali

3

5 per trattori a ruote

5 per trattori a cingoli

Escavatori, pale caricatrici, terne ecc

4

6 per scavatori idraulici

6 per scavatori a fune

6 per caricatori frontali

6 per terne

6 per autoribaltabili a cingoli

12 per scavatori idraulici, caricatori frontali e a terne

Pompe per calcestruzzo

7

7

 

Tutti i corsi prevedono aggiornamento quinquennale.

 

Scarica l'accordo Stato Regioni del 22/02/2012 formazione operatori alle macchine soggette ad abilitazioni specifiche (8 mb).

 

I gruppi aziendali a sensi del DM 388/03:

 

Le aziende ovvero le unit?produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attivit?svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi:

 

Gruppo A:

 

I) Aziende o unit?produttive con attivit? industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attivit?minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;

 

II) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilit?permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno (clicca sul collegamento per consultare la tabella). Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;

 

III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.

 

Gruppo B: aziende o unit?produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

 

Gruppo C: aziende o unit?produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

 

 

 

Un caso reale di ribaltamento:

 

 

 

   
       
   

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