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Perchè bisogna "istruire ed
informare" il personale dipendente?
Perchè lo dice la legge! La vigente normativa è indicata dal decreto
legislativo 81/08 del 9/4/2008 detto anche TESTO
UNICO DELLA SICUREZZA (modificato
successivamente, o ad integrazione, dal dlgs
106/09).
Prima di tutto i termini:
Istruire = fornire le nozioni
necessarie, siano esse teoriche che pratiche su
ciò che si deve fare (rif. Garzanti);
Informare = complesso delle attività
dirette a fornire conoscenze utili alla
identificazione, alla riduzione e alla gestione
dei rischi in ambiente di lavoro
(art. 2, dlgs 81/08);
Addestramento = complesso delle
attività dirette a fare apprendere ai
lavoratori l'uso corretto di attrezzature,
macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche
di protezione individuale, e le procedure di
lavoro (art. 2, dlgs 81/08).
Ovvero:
Il datore di lavoro (ovvero il soggetto
titolare del rapporto di lavoro con il
lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo
il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui
ambito il lavoratore presta la propria attività,
ha la responsabilità dell'organizzazione stessa
o dell'unita' produttiva in quanto esercita i
poteri decisionali e di spesa, art. 2 dlgs
81/08) deve sempre istruire i propri
lavoratori sull'uso delle attrezzature
specifiche per lo svolgimento della propria
mansione ed informare sui rischi e la gestione
degli stessi, durante il proprio lavoro.
Tale obbligo è stabilito nello specifico dai
seguenti articoli:
Art. 32
obbligo da parte del datore di lavoro di
rilasciare documenti attestanti
l'acquisizione di abilità specifiche a
seguito di corsi di istruzione ed
informazione;
Art. 36 obbligo da parte del
datore di lavoro di erogare informazione ai
dipendenti;
Art. 37 obbligo da parte del
datore di lavoro di impartire informazione
specifica, ad ogni inizio rapporto, o in
occasione dell'introduzione di nuove
attrezzature, o a fronte di nuove procedure
di lavoro, ai proprio dipendenti e
subordinati;
Art. 71 obbligo del datore di
lavoro di informare i lavoratori per
l'utilizzo specifico delle attrezzature di
lavoro nell'ambiente di lavoro;
Art. 73 obbligo del datore di
lavoro di formare ed informare i lavoratori
per l'utilizzo specifico delle attrezzature
di lavoro;
Art. 164 obbligo del datore di
lavoro di istruire ed informare i lavoratori
sulla segnaletica aziendale e sul linguaggio
non verbale;
Art. 169 obbligo del datore di
lavoro di istruire ed formare sulla
movimentazione manuale dei carichi;
Art. 177 obbligo del datore di
lavoro di istruire ed informare i videoterminalisti per lo svolgimento
quotidiano del lavoro;
Art. 184 obbligo del datore di
lavoro di istruire ed informare sugli agenti
fisici;
Art. 195 obbligo del datore di
lavoro di istruire ed informare
i lavoratori sui rischi derivanti
dall'esposizione a forti fonti sonore;
Art. 257 obbligo del datore di
lavoro di istruire ed informare
i lavoratori sui rischi relativi la
salute derivante dall'esposizione
dell'amianto se trattato durante la
mansione.
Linea guida
ISPESL carrelli elevatori (par. 2.6.5):
(Informazione, Formazione e Addestramento)
Trattandosi di attrezzature che richiedono
conoscenze e responsabilità particolari, si
deve provvedere affinché i lavoratori
incaricati siano adeguatamente informati,
formati e addestrati..
Gli articoli segnati in
rosso, sono quelli che riguardano la
formazione (ed informazione/addestramento) per i carrellisti, ma anche gli
operatori ai sistemi di sollevamento e trasporto
(carrelli, gru, macchine operatrici, carroponti,
ma anche utensili da taglio, torni, saldatrici,
ecc ecc..).
Obblighi dei lavoratori: Art. 20!
ovvero:
- preservare la proprio salute e sicurezza
e di quella degli altri;
- contribuire insieme al datore di lavoro
alla sicurezza ed allo sviluppo della
stessa;
- osservare le disposizioni impartite,
segnalare deficienze nel sistema di
sicurezza ai preposti (RSSP e RLS, se non al
datore di lavoro);
- utilizzare correttamente gli strumenti
di lavoro;
- non intervenire o commettere operazioni
non di competenza;
- seguire i corsi di istruzione ed
informazione/formazione;
- sottoporsi alla sorveglianza sanitaria.
Scarica il dlgs 81/08 integrato dal 106/09 (
1 Mb), potrebbe esserti utile!
Nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE (fonte
ISPESL)
Nuovo
accordo stato regioni del 22/02/2012 FOrmazione
Lavoratori su Macchine.
Pubblicato il nuovo accordo stato regioni
per le macchine, ovvero le specifiche per i
corsi così come imposti dall'art. 71, 72, 73 del
dlgs 81/08 con riferimento all'accordo stato
regioni per la formazione dei lavoratori. Il nuovo accordo stabilisce tempi,
contenuti ed enti attuatori per la formazione
specifica sulle macchine da lavoro così come di
seguito:
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Attrezzatura
|
modulo teorico (ore)
|
Durata modulo pratico
(ore)
|
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Piattaforma di Lavoro mobili
elevabili (PLE)
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4
|
4 (PLE con stabilizzatori)
4 (PLE senza stabilizzatori)
6 (PLE con e senza stabilizzatori)
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|
Gru caricatrici idrauliche
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4
|
8
|
|
Gru a Torre
|
8
|
4 (gru a rotazione in basso)
4 (gru a rotazione in alto) 6
(gru a rotazione in basso e in alto)
|
|
Carrelli elevatori semoventi
con conducente a bordo
|
8
|
4 (carrelli industriali
semoventi)
4 (carrelli semoventi a braccio
telescop.)
4 (carrelli elevatori
telescopici rotativi)
|
|
Conduzione gru mobili
|
7
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7
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Gru mobili su ruote
con falcone telescopico o
brandeggiabile |
4 |
4 |
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Trattori agricoli o forestali
|
3
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5 per trattori a ruote
5 per trattori a cingoli
|
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Escavatori, pale caricatrici,
terne ecc
|
4
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6 per scavatori idraulici
6 per scavatori a fune
6 per caricatori frontali
6 per terne
6 per autoribaltabili a cingoli
12 per scavatori idraulici,
caricatori frontali e a terne
|
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Pompe per calcestruzzo
|
7
|
7
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Patentinomuletto.it ed Azienda Sicura sono
enti preposti al rilascio delle abilitazioni
previste dall'accordo. Tutti i corsi prevedono
aggiornamento quinquennale ed obbligo di
adeguamento entro 12 mesi dall'entrata in vigore
dell'accordo sottoscritto il 22/02/12.
I gruppi aziendali a sensi
del DM 388/03:
Le aziende ovvero le unità produttive sono
classificate, tenuto conto della tipologia di
attività svolta, del numero dei lavoratori
occupati e dei fattori di rischio, in tre
gruppi:
Gruppo A:
I) Aziende o unità produttive con attività
industriali, soggette all'obbligo di
dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2,
del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,
centrali termoelettriche, impianti e laboratori
nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
aziende estrattive ed altre attività minerarie
definite dal decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di
esplosivi, polveri e munizioni;
II) Aziende o unità produttive con oltre
cinque lavoratori appartenenti o riconducibili
ai gruppi tariffari INAIL con indice
infortunistico di inabilità permanente superiore
a quattro, quali desumibili dalle statistiche
nazionali INAIL relative al triennio precedente
ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno
(clicca sul collegamento per consultare la
tabella). Le predette statistiche nazionali
INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;
III) Aziende o unità produttive con oltre
cinque lavoratori a tempo indeterminato del
comparto dell'agricoltura.
Gruppo B: aziende o unità produttive
con tre o più lavoratori che non rientrano nel
gruppo A.
Gruppo C: aziende o unità produttive
con meno di tre lavoratori che non rientrano nel
gruppo A.
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