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Perchè bisogna "istruire ed informare" il personale dipendente?

 

 

Perchè lo dice la legge! La vigente normativa è indicata dal decreto legislativo 81/08 del 9/4/2008 detto anche TESTO UNICO DELLA SICUREZZA (modificato successivamente, o ad integrazione, dal dlgs 106/09).

 

Prima di tutto i termini:

 

Istruire = fornire le nozioni necessarie, siano esse teoriche che pratiche su ciò che si deve fare (rif. Garzanti);

 

Informare = complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro

 (art. 2, dlgs 81/08);

 

Addestramento = complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro (art. 2, dlgs 81/08).

 

Ovvero:

 

Il datore di lavoro (ovvero il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unita' produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa, art. 2 dlgs 81/08) deve sempre istruire i propri lavoratori sull'uso delle attrezzature specifiche per lo svolgimento della propria mansione ed informare sui rischi e la gestione degli stessi, durante il proprio lavoro.

 

Tale obbligo è stabilito nello specifico dai seguenti articoli:

Art. 32 obbligo da parte del datore di lavoro di rilasciare documenti attestanti l'acquisizione di abilità specifiche a seguito di corsi di istruzione ed informazione;

 

Art. 36 obbligo da parte del datore di lavoro di erogare informazione ai dipendenti;

 

Art. 37 obbligo da parte del datore di lavoro di impartire informazione specifica, ad ogni inizio rapporto, o in occasione dell'introduzione di nuove attrezzature, o a fronte di nuove procedure di lavoro, ai proprio dipendenti e subordinati;

 

Art. 71 obbligo del datore di lavoro di informare i lavoratori per l'utilizzo specifico delle attrezzature di lavoro nell'ambiente di lavoro;

 

Art. 73 obbligo del datore di lavoro di formare ed informare i lavoratori per l'utilizzo specifico delle attrezzature di lavoro;

 

Art. 164 obbligo del datore di lavoro di istruire ed informare i lavoratori sulla segnaletica aziendale e sul linguaggio non verbale;

 

Art. 169 obbligo del datore di lavoro di istruire ed formare sulla movimentazione manuale dei carichi;

 

Art. 177 obbligo del datore di lavoro di istruire ed informare i videoterminalisti per lo svolgimento quotidiano del lavoro;

 

Art. 184 obbligo del datore di lavoro di istruire ed informare sugli agenti fisici;

 

Art. 195 obbligo del datore di lavoro di istruire ed informare

i lavoratori sui rischi derivanti dall'esposizione a forti fonti sonore;

 

Art. 257 obbligo del datore di lavoro di istruire ed informare

i lavoratori sui rischi relativi la salute derivante dall'esposizione dell'amianto se trattato durante la mansione.

 

Linea guida ISPESL carrelli elevatori (par. 2.6.5): (Informazione, Formazione e Addestramento) Trattandosi di attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari, si deve provvedere affinché i lavoratori incaricati siano adeguatamente informati, formati e addestrati..

Gli articoli segnati in rosso, sono quelli che riguardano la formazione (ed informazione/addestramento) per i carrellisti, ma anche gli operatori ai sistemi di sollevamento e trasporto (carrelli, gru, macchine operatrici, carroponti, ma anche utensili da taglio, torni, saldatrici, ecc ecc..).

 

 

Obblighi dei lavoratori: Art. 20! ovvero:

  • preservare la proprio salute e sicurezza e di quella degli altri;
  • contribuire insieme al datore di lavoro alla sicurezza ed allo sviluppo della stessa;
  • osservare le disposizioni impartite, segnalare deficienze nel sistema di sicurezza ai preposti (RSSP e RLS, se non al datore di lavoro);
  • utilizzare correttamente gli strumenti di lavoro;
  • non intervenire o commettere operazioni non di competenza;
  • seguire i corsi di istruzione ed informazione/formazione;
  • sottoporsi alla sorveglianza sanitaria.

Scarica il dlgs 81/08 integrato dal 106/09 ( 1 Mb), potrebbe esserti utile!

 

Nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE (fonte ISPESL)

 

 

Nuovo accordo stato regioni del 22/02/2012 FOrmazione Lavoratori su Macchine.

 

Pubblicato il nuovo accordo stato regioni per le macchine, ovvero le specifiche per i corsi così come imposti dall'art. 71, 72, 73 del dlgs 81/08 con riferimento all'accordo stato regioni per la formazione dei lavoratori. Il nuovo accordo stabilisce tempi, contenuti ed enti attuatori per la formazione specifica sulle macchine da lavoro così come di seguito:

 

Attrezzatura

modulo teorico (ore)

Durata modulo pratico (ore)

Piattaforma di Lavoro mobili elevabili (PLE)

4

4 (PLE con stabilizzatori)
4 (PLE senza stabilizzatori) 
6 (PLE con e senza stabilizzatori)

Gru caricatrici idrauliche

4

8

Gru a Torre

8

4 (gru a rotazione in basso)
4 (gru a rotazione in alto)
6 (gru a rotazione in basso e in alto)

Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo

8

4 (carrelli industriali semoventi)

4 (carrelli semoventi a braccio telescop.)

4 (carrelli elevatori telescopici rotativi)

Conduzione gru mobili

7

7

Gru mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile

4

4

Trattori agricoli o forestali

3

5 per trattori a ruote

5 per trattori a cingoli

Escavatori, pale caricatrici, terne ecc

4

6 per scavatori idraulici

6 per scavatori a fune

6 per caricatori frontali

6 per terne

6 per autoribaltabili a cingoli

12 per scavatori idraulici, caricatori frontali e a terne

Pompe per calcestruzzo

7

7

 

Patentinomuletto.it ed Azienda Sicura sono enti preposti al rilascio delle abilitazioni previste dall'accordo. Tutti i corsi prevedono aggiornamento quinquennale ed obbligo di adeguamento entro 12 mesi dall'entrata in vigore dell'accordo sottoscritto il 22/02/12.

 

I gruppi aziendali a sensi del DM 388/03:

 

Le aziende ovvero le unità produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi:

 

Gruppo A:

 

I) Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;

 

II) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno (clicca sul collegamento per consultare la tabella). Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;

 

III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.

 

Gruppo B: aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

 

Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

 

 

Un esempio di
ribaltamento..


Foto prelevata dal sito:

Uffa.it!

 

 

Un caso reale:

 

 

 

   
       
   

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